Art. 27.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le risorse da destinare all'attuazione degli articoli 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20 e 22. La legge finanziaria dispone le misure necessarie alla progressiva realizzazione degli obiettivi fissati e indica le risorse poste a fronte dei relativi oneri.
      2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 23, determinato in

 

Pag. 26

150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.